Eppure soffia, aggiornamento sulle attività scout

Pubblichiamo il testo della comunicazione inviata dal Comitato Regionale ai gruppi AGESCI Sardegna relativa agli aggiornamenti sulla situazione pandemica della nostra regione e sulle attività scout. «Ringraziamo fortemente Danilo e tutta la Pattuglia Muflone che si è spesa e si sta spendendo per tenerci aggiornarti sulla normativa in continua evoluzione, vi ricordiamo inoltre che la Pattuglia è sempre attiva e a disposizione dei capi» scrive il Comitato.

Piccolo promemoria tecnico per capire quando, come e soprattutto perché fare attività Scout.

Fonti normative

Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2 Il decreto Legge è stato promulgato dal Presidente della Repubblica è sarà in vigore fino al 5 marzo 2021 , data entro la quale dovrà essere convertito in legge . Tale decreto ha notevole importanza perché in relazione all’aspetto che ci interessa introduce alcune limitazioni. In particolare art 1 comma 3 e 4:
3. Dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
 4. Dal 16 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale, ferme, per quanto non previsto nel presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, si applicano le seguenti misure:
 a) in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi; nelle regioni individuate ai sensi dell’articolo 1, commi 16-quater e 16-quinques del decreto-legge n. 33 del 2020, l’ambito degli spostamenti di cui al primo periodo è quello comunale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b);
 b) qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Lo stesso decreto-legge, all’art. 1, commi 3 e 4, da un lato conferma fino al 15 febbraio 2021, la previsione delle già vigenti limitazioni di spostamento tra regioni o province autonome diverse – con la consueta eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, nonché dal rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione – dall’altro, detta ulteriori disposizioni in tema di spostamenti, che troveranno applicazione fino al 5 marzo 2021.

DPCM (Decreto Presidente Consiglio ministri)
14 gennaio 2021 

Nelle disposizioni contemplate dal D.P.C.M del 14 gennaio 2021, in buona sostanza viene confermato l’impianto già delineato con gli analoghi precedenti provvedimenti emergenziali, secondo il quale le disposizioni relative all’area “gialla”, contengono previsioni di portata generale validi per tutti , ove non derogate in maniera più restrittiva dai successivi articoli relativi all’area “arancione” e a quella “rossa”, che possono trovare applicazione anche in tali ultimi contesti territoriali.

Allo stato attuale la Sardegna è in zona “arancione” per cui trova applicazione il dettato di cui all’art 1 e 2 del DPCM . In particolare:
Art 1 comma 10 lettera C
c) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; e’ consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;

Sulla base di ciò e poiché il successivo articolo 2 non modifica e /o restringe la validità di tale norma è consentito svolgere attività scout con i ragazzi nel rispetto dell’allegato 8. Quindi le attività “ normali “ possono essere svolte regolarmente con il rispetto di tutte le indicazioni dell’allegato 8.

ART 2 comma 4 lettera a e b
4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
 a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e’ consentita. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 e’ consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
 b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata e’ consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia’ conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Tali norme  confermano che la mobilità, in entrata e in uscita, nei territori ricadenti in area “arancione” resta vietata, fatta eccezione per la ricorrenza delle cause scriminanti.

Gli  spostamenti verso una sola abitazione privata abitata, subiscono, in area “arancione”, una restrizione territoriale, essendo consentiti, esclusivamente in ambito comunale.

Restano tuttavia consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Sulla base di tali disposizioni ci si può spostare tranquillamente per lo svolgimento delle attività nel rispetto di tali limiti.

Fermo lo svolgimento delle attività, ci si pone il quesito se per la partecipazione alle stesse sia consentito spostarsi ad un Comune ad un altro con distanza superiore a 30 Km o 5000 abitanti o capoluogo di Provincia.

Come spesso accade , qui abbiamo un conflitto di disposizioni …..ossia da una parte

  1. il disposto del decreto legge dall’art 1 comma 4 lettera b che dispone il divieto di spostamento oltre i 30 km , paese con più di 5000 abitanti e capoluogo di provincia, e dall’altra
  2. il disposto del DPCM art 2 comma 4 lettera nello specifico nella parte in cui aggiunge “salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune

La valutazione da fare è quella di stabilire quale delle due possa trovare applicazione. Essendo il DPCM norma speciale rispetto a quella generale del Decreto legge la disposizione da applicare è quella del DPCM .

In buona sostanza è consentito derogare alla limitazione del divieto di spostarsi da un Comune ad un altro con distanza superiore a 30 Km o 5000 abitanti o capoluogo di Provincia per partecipare alla attività scout con la relativa autocertificazione.

Certo è che si pone un ulteriore problema per i minorenni che non sono automuniti .

Infatti i  ragazzi in età di Branco/Cerchio, Reparto e Noviziato potrebbero partecipare all’attività attraverso il servizio pubblico di trasporti e non facendosi accompagnare da genitore che non ha nessuna scriminante.

In risposta ad alcuni quesiti di questi giorni così si può rispondere :

  1. Si possono svolgere attività scout nel rispetto dell’allegato 8;
  2. un educando può fare attività anche se la sede del gruppo è in altro comune;
  3. un educando può fare attività anche se la sede del gruppo è in altro comune capoluogo;
  4. si possono svolgere attività al di fuori del proprio terreno comunale;
  5. valutazioni particolari meritano gli aspetti relativi al pernotto: l’allegato 8 consente il pernotto , sia il decreto legge che il CPCM stabiliscono il divieto di spostamento dalle ore 22.00 alle 5:00. Sicuramente una volta arrivati sul luogo del pernotto non si effettua nessun spostamento. Onestamente ritengo che in questo periodo sarebbe più prudente e ragionevole evitare attività con pernotto;
  6. Si possono svolgere in presenza riunioni di Comunità Capi così come sancito da art 1 comma 10 lettera O che però raccomanda fortemente lo svolgimento in modalità a distanza;
  7. Se pur formalmente si possa affermare positivamente lo svolgimento di campi di formazione, staff campi, pattuglie et. Si tratta comunque di eventi che presentano notevoli “ criticità” interpretative e il loro svolgimento rappresenterebbe numerose deroghe (assembramento numerico, spostamento , coprifuoco, etc). Allo stato attuale riterrei opportuno soprassedere e aspettare un cambiamento di “ colore” della Regione o indicazioni più dettagliate.

No Replies to "Eppure soffia, aggiornamento sulle attività scout"

    Leave a reply

    Your email address will not be published.

    I commenti sono moderati.
    La moderazione potrà avvenire in orario di ufficio dal lunedì al venerdì.
    La moderazione non è immediata.